Dichiarazione dei diritti in Internet 12/18

Art. 9.

(Diritto all’identità).

1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.
2. La definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.
3. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.
4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet.
5. L’attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.

Commento all'articolo

Un diritto importantissimo da tutelare, che riguarda la biografia di una persona, la sua capacità di difendersi e tutelare i propri diritti, nel caleidoscopio della rete. Il testo è composto da cinque commi molto brevi che cercano di mettere un contorno agli interessi di più parti di profilare le persone e farsi attribuire tramite servizi – privati ma anche pubblici – sistemi di gestione che possono arrivare a sottrarre parte di quella identità.

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