Dichiarazione dei diritti in Internet 13/18
Art. 10.
(Protezione dell’anonimato).
1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.
2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l’autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l’identificazione dell’autore della comunicazione.
Commento all'articolo
Un altro articolo sul quale si è molto lavorato per cercare il bilanciamento tra espressione e tutela della persona, dove il discrimine è un interesse pubblico rilevante. L’articolo non può dimenticare né il tema della diffamazione né quello dei whistleblower. La risposta è abbastanza chiara.
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