Dichiarazione dei diritti in Internet 14/18

Art. 11.

(Diritto all’oblio).

1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.
2. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.
3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.

Commento all'articolo

Niente da aggiungere rispetto a quanto detto in passato: l’articolo fa suoi i principi della sentenza della Corte Europea. Interessante lo spunto finale nel quale la carta spiega che chiunque – non solo una parte coinvolta – può impugnare la decisione di deindicizzare un contenuto davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.

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