Dichiarazione dei diritti in Internet 4/18

Art. 1.

(Riconoscimento e garanzia dei diritti).

1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.
2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della Rete.
3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

Commento all'articolo

La Rete è stata considerata già nel 2003 nel quadro delle Nazioni Unite come una componente essenziale di una società dell’informazione. Il primo articolo collega con un rinvio di carattere generale i diritti fondamentali in Internet di ogni persona alla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni unite, oltre che alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, alle costituzioni e alle dichiarazioni internazionali.

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