Dichiarazione dei diritti in Internet 11/18

Art. 8.

(Trattamenti automatizzati).

1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

Commento all'articolo

L’articolo (ex 7 nella bozza) è rimasto uguale e intende garantire la sfera personale rispetto ai trattamenti automatizzati, anche nei confronti di atti o provvedimenti giudiziari o amministrativi fondati unicamente sul presupposto del controllo e dell’efficienza produttiva e procedurale. È un articolo apparentemente semplice e innocuo, invece – se fosse considerato un principio di riferimento – potrebbe entrare in contrasto con alcuni articoli del Job Act e punta dritto al pericolo della “società degli algoritmi” che poi è affrontata direttamente all’articolo 9.

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