Dichiarazione dei diritti in Internet 5/18

Art. 2.

(Diritto di accesso).

1. L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.
2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.
5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

Commento all'articolo

È l’articolo sul divario digitale, che afferma l’accesso come presupposto fondamentale per lo sviluppo della persona come soggetto della comunità nella quale vive ed opera. Fa poi seguito l’enucleazione di due principi conseguenti: la parità sostanziale nell’accesso e la sua applicazione al di là del semplice collegamento alla rete, anche per quanto riguarda sistemi e dispositivi.

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