Dichiarazione dei diritti in Internet 16/18

Art. 13.

(Sicurezza in rete).

1. La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.
2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza.

Commento all'articolo

La sicurezza in Rete, secondo la Commissione, deve essere tutelata da tutti i tipi di attacchi, non solo da quelli esterni. In tal modo potrà essere garantita anche la protezione contro il malware. Il bene della sicurezza va quindi riferito sia all’integrità delle infrastrutture sia all’interesse di protezione delle singole persone. Come non pensare al caso Hacking Team?

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